Condizioni generali di contratto.
Il presente testo italiano è una traduzione fornita per comodità. Solo la versione tedesca del presente documento è giuridicamente vincolante. In caso di divergenza o controversia sull’interpretazione prevale la versione tedesca.
1Campo d’applicazione e validità
Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) disciplinano tutti i rapporti giuridici tra i clienti e le clienti (di seguito «clienti») e Adivera AG (di seguito «Adivera») e si applicano a tutti i servizi, ai prodotti Adivera e ai prodotti di terzi distribuiti da Adivera. Le CGC costituiscono parte integrante di tutti i contratti conclusi tra il cliente e Adivera, salvo espressa pattuizione contraria. Le disposizioni che derogano alle CGC acquistano efficacia giuridica soltanto se espressamente offerte da Adivera o espressamente accettate per scritto da Adivera. Le comunicazioni e le pattuizioni in forma testuale trasmesse o registrate mediante mezzi elettronici (e-mail, ecc.) sono equiparate alla forma scritta. Eventuali condizioni generali di contratto del cliente in contrasto con le presenti non divengono contenuto del contratto, neppure qualora Adivera dia esecuzione a un contratto senza opporsi espressamente a tali condizioni.
2Descrizione delle prestazioni
Adivera fornisce servizi informatici nei settori della consulenza, dello sviluppo di software, delle soluzioni infrastrutturali e dei servizi di supporto, distribuisce prodotti di terzi di produttori di software e hardware e fabbrica prodotti informatici. Il contenuto e l’estensione delle singole prestazioni e dei singoli prodotti risultano dalle descrizioni delle prestazioni contenute nei rispettivi contratti, accordi e conferme d’ordine (di seguito «descrizioni delle prestazioni»). Il contenuto convenuto nel dettaglio in tali descrizioni delle prestazioni prevale sulle CGC. Per i prodotti di terzi valgono le indicazioni del produttore. Le prestazioni di Adivera sono fornite dietro rimunerazione secondo il dispendio e senza responsabilità per il risultato, salvo espressa pattuizione contraria.
3Offerte, entrata in vigore dei contratti
Tutte le indicazioni di Adivera contenute in opuscoli, listini prezzi e altre pubblicazioni, nonché le indicazioni disponibili online, sono senza impegno e costituiscono un mero invito a presentare un’offerta, salvo espressa disposizione contraria. Le offerte valgono di principio quali offerte indicative. Le offerte vincolanti devono essere contrassegnate specificamente come tali, ad esempio con la dicitura «offerta vincolante». Esse hanno una durata di validità di 30 giorni, salvo diversa espressa indicazione nell’offerta vincolante. Per le offerte relative a prodotti di terzi vale il prezzo del giorno.
Un contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione ad opera delle parti oppure, se il contratto stabilisce una data di entrata in vigore anteriore, in tale momento. Un contratto entra in ogni caso in vigore al più tardi con l’inizio della fruizione della prestazione o con la fornitura del prodotto o del prodotto di terzi. Qualora l’ordinazione dei servizi, dei prodotti o dei prodotti di terzi avvenga oralmente, essa viene di regola confermata per scritto e si considera validamente conferita se non è revocata dal cliente immediatamente dopo il ricevimento della conferma.
4Condizioni
4.1Principio
Il cliente paga per i singoli servizi, prodotti e prodotti di terzi un prezzo che risulta dai rispettivi contratti, accordi e conferme d’ordine e/o listini prezzi.
4.2Tariffe orarie
Le tariffe orarie di volta in volta applicabili ai servizi sono determinate dal listino prezzi Adivera in vigore.
4.3Spese di viaggio
Le spese di viaggio sono fatturate secondo il dispendio effettivo oppure sotto forma di forfait di trasferta, oltre all’imposta sul valore aggiunto. Un forfait di trasferta comprende i costi di trasporto e il dispendio di tempo per una persona.
4.4Fatturazione / condizioni di pagamento
Se un progetto dura più di un mese, sono emesse fatture mensili. La fattura finale è emessa immediatamente dopo la conclusione dei lavori. I contratti di manutenzione e di supporto si fondano sul pagamento anticipato di un blocco di prestazioni di determinata entità. Tutti i prezzi e le rimunerazioni si intendono al netto e senza deduzioni, in franchi svizzeri. L’imposta sul valore aggiunto e le spese (tributi, costi di spedizione e imballaggio, assicurazioni, spese di viaggio, vitto fuori sede, ecc.) sono fatturate in aggiunta al cliente nella rispettiva misura. Tutte le fatture e i crediti di Adivera nei confronti dei suoi clienti divengono immediatamente esigibili e devono essere pagati senza deduzioni entro la data indicata sulla fattura. Contestazioni o obiezioni motivate possono essere presentate entro tale termine, ma non oltre 30 giorni dalla data della fattura. Decorso il termine, la fattura si considera approvata. La data di esigibilità coincide con la data di scadenza. Se un cliente, entro la data indicata sul formulario di fattura alla voce accordi di pagamento, non ha né saldato la fattura né sollevato obiezioni motivate contro di essa, a decorrere dalla data di esigibilità è dovuto un interesse di mora del cinque per cento (5 %) annuo nonché il pagamento delle spese di sollecito, senza che sia necessaria un’ulteriore costituzione in mora. In caso di mora del cliente nel pagamento, Adivera è legittimata, senza ulteriore diffida, a sospendere le proprie prestazioni senza indennizzo, ad avviare l’esecuzione previa diffida e ad affidare l’incasso a un terzo a spese del cliente. Non sono ammesse deduzioni dagli importi fatturati da pagare, né mediante compensazione con eventuali controcrediti né per altri motivi.
4.5Condizioni di pagamento estese
Adivera può esigere misure a garanzia delle proprie pretese sotto forma di pagamenti anticipati, garanzie bancarie, ecc.
4.6Modifiche dei prezzi
Adivera si riserva il diritto di adeguare prezzi, tasse e tariffe ai listini prezzi Adivera di volta in volta in vigore in caso di durata contrattuale superiore a un anno. Le modifiche dei prezzi sono comunicate al cliente con almeno un mese di anticipo.
5Riserva di proprietà
I prodotti e i prodotti di terzi forniti da Adivera restano di proprietà di Adivera, rispettivamente del fornitore terzo, fino al completo incasso della rimunerazione, e il cliente non è legittimato ad alienarli ulteriormente né a costituirli in pegno. Il cliente è tenuto a collaborare alle misure volte a tutelare la proprietà di Adivera o del fornitore terzo. Il cliente autorizza Adivera, rispettivamente il fornitore terzo, a iscrivere la proprietà nel corrispondente registro dei patti di riserva della proprietà e a darne comunicazione al locatore dei locali commerciali del cliente. Se la rimunerazione convenuta con il cliente non è saldata entro il termine di pagamento, Adivera è legittimata ad addossare al cliente i costi per l’iscrizione della riserva di proprietà.
6Termini, termini di consegna e orari di servizio
I termini e i termini di consegna non sono vincolanti, salvo espressa pattuizione scritta contraria. Adivera si adopera costantemente per rispettare i termini convenuti. Adivera non può tuttavia assumere alcuna garanzia in merito al loro rispetto e il cliente non è legittimato a far valere pretese di alcun genere a causa di ritardi. Un eventuale superamento dei termini non legittima nemmeno il cliente a recedere dal contratto o a disdirlo. L’indicazione da parte di Adivera di termini e date di consegna vincolanti è soggetta alla riserva della fornitura corretta e tempestiva da parte di subfornitori e produttori. Adivera fornisce le proprie prestazioni di principio durante il normale orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (Business Hours), esclusi i giorni festivi locali della rispettiva sede di Adivera.
7Ricorso a terzi
Adivera è legittimata a ricorrere a terzi per l’adempimento del contratto. Adivera risponde delle prestazioni dei terzi coinvolti unicamente per l’accurata scelta e istruzione degli stessi.
8Obblighi del cliente
a. Il cliente è tenuto a compiere correttamente, tempestivamente e gratuitamente tutti gli atti preparatori e di supporto di natura tecnica, operativa e di personale che gli incombono in relazione alle prestazioni che Adivera deve fornire. In particolare, il cliente deve mettere tempestivamente a disposizione le informazioni e i mezzi materiali necessari alla fornitura delle prestazioni e garantire ad Adivera l’accesso necessario in vista dell’adempimento del contratto. Il cliente designa un interlocutore per Adivera, il quale dispone in via esclusiva del potere decisionale per tutte le questioni operative relative alle prestazioni da fornire e delle necessarie risorse di tempo.
b. Il cliente è tenuto a osservare tutte le istruzioni di Adivera concernenti l’impiego di hardware e software nonché l’utilizzo dei sistemi Adivera e ad adottare tutte le misure di sicurezza ragionevolmente esigibili (anche a tutela degli apparecchi di proprietà di Adivera). Ogni cambiamento di ubicazione deve essere comunicato senza indugio ad Adivera. Il cliente non può inoltre modificare l’hardware e il software né collegarli ad altri apparecchi.
c. Il cliente provvede affinché i servizi, i prodotti e i prodotti di terzi per i quali ha concluso un contratto con Adivera siano utilizzati conformemente alla legge e al contratto. Egli è tenuto a rispettare tutte le prescrizioni legali e assume la responsabilità esclusiva per il contenuto dei dati presenti sui suoi sistemi e supporti di memoria. Adivera declina al riguardo qualsiasi responsabilità. Il cliente è tenuto a manlevare Adivera da tutte le pretese di qualsiasi genere che terzi facciano valere nei confronti di Adivera in relazione all’utilizzo delle prestazioni di Adivera da parte del cliente.
d. Qualora il cliente non adempia in modo completo o tempestivo gli obblighi sopra descritti, viene meno ogni responsabilità di Adivera per un’eventuale fornitura delle prestazioni non conforme al contratto. Qualora insorgano ritardi o un dispendio supplementare, Adivera può esigere l’adeguamento dei termini convenuti e l’aumento della rimunerazione. Se il cliente non adempie i propri obblighi neppure dopo la fissazione di un adeguato termine suppletorio, Adivera è inoltre legittimata a esigere il risarcimento integrale del danno subito. È parimenti riservata la disdetta immediata del contratto.
e. Le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni di sicurezza, i regolamenti sull’orario di lavoro e/o i regolamenti interni, possono essere osservati soltanto se comunicati per scritto ad Adivera prima dell’inizio dei lavori.
9Fornitura, verifica e mora del creditore
9.1Fornitura di prodotti e prodotti di terzi
La fornitura avviene di principio secondo l’apprezzamento di Adivera e a rischio e spese del cliente. I reclami relativi a danneggiamenti, perdita o perimento durante il trasporto devono essere indirizzati dal cliente direttamente all’impresa di trasporto interessata. Il cliente deve confermare con la propria firma il ricevimento dei prodotti sulla bolla di consegna allegata alla fornitura. Il cliente deve verificare senza indugio le forniture dopo il ricevimento e presentare per scritto eventuali contestazioni entro dieci (10) giorni. Se omette di farlo, oppure se impiega in modo produttivo i prodotti forniti, la fornitura si considera accettata. Adivera trasmetterà le contestazioni al rispettivo fornitore terzo per il trattamento.
9.2Verifica e collaudo delle prestazioni
Il cliente deve verificare le prestazioni di Adivera senza indugio dopo la conclusione della fornitura delle prestazioni o dopo il ricevimento della comunicazione di operatività e segnalare per scritto eventuali contestazioni o difetti entro dieci (10) giorni al più tardi. Nella misura in cui Adivera assume la responsabilità per il risultato, i difetti sono eliminati da Adivera conformemente alle disposizioni della cifra 14, Garanzia. Le altre contestazioni sono trattate da Adivera secondo il suo libero apprezzamento. Se il cliente omette la tempestiva verifica, rispettivamente il tempestivo collaudo, oppure se mette anteriormente le prestazioni in esercizio operativo, esse si considerano approvate e collaudate. I difetti di lieve entità che non pregiudicano in modo essenziale l’esercizio operativo del cliente non costituiscono motivo ostativo al collaudo.
9.3Mora del creditore
Se il cliente si trova in mora del creditore, Adivera è legittimata a immagazzinare a spese e rischio del cliente l’hardware e il software ordinati o messi a disposizione in relazione alle prestazioni di Adivera, a sospendere la fornitura delle prestazioni e, decorso infruttuosamente un adeguato termine suppletorio fissato per l’accettazione, a recedere dal contratto. In tal caso il cliente deve pagare tutte le prestazioni fornite da Adivera e risarcire l’eventuale danno insorto ad Adivera.
10Proprietà intellettuale
a. Adivera o i suoi licenzianti restano titolari di tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi alla fornitura delle prestazioni nonché della relativa documentazione e dei relativi documenti. Ciò vale anche qualora Adivera apporti modifiche o ampliamenti. Se pattuito per scritto, dopo il pagamento integrale della rimunerazione convenuta spetta al cliente un diritto d’uso non trasferibile e non esclusivo sui risultati di lavoro, sui documenti, sulle valutazioni o sui programmi creati da Adivera nell’ambito delle descrizioni delle prestazioni. I programmi messi a disposizione del cliente possono essere impiegati soltanto su impianti e sistemi specificamente designati e unicamente per scopi propri, ma in nessun caso essere riprodotti, messi a disposizione di terzi o ceduti. La facoltà d’uso del cliente su software standard e documenti di fornitori terzi è retta dalle disposizioni dei fornitori terzi. Il cliente si impegna a osservare in ogni momento tali disposizioni.
b. In caso di violazioni delle condizioni d’uso o di violazione della proprietà intellettuale di Adivera, dei suoi licenzianti o di fornitori terzi da parte del cliente, Adivera si riserva di sciogliere il contratto con effetto immediato per motivi gravi. Restano riservati il diritto di far valere il risarcimento del danno nonché la pretesa al ripristino dello stato conforme al diritto.
11Diritti di proprietà industriale di terzi
a. Adivera difende il cliente contro tutte le pretese fatte valere nei confronti del cliente in relazione alla fornitura delle prestazioni di Adivera per violazione di un diritto di proprietà industriale svizzero, a condizione che il cliente informi senza indugio per scritto Adivera di tali pretese e offra ad Adivera la conduzione esclusiva di un eventuale processo e di tutte le trattative per la composizione giudiziale o stragiudiziale della controversia, prestandole al riguardo il proprio sostegno.
b. Qualora siano stati violati diritti di proprietà industriale svizzeri di terzi o ciò sia probabile secondo l’opinione di Adivera, Adivera ha la facoltà di scegliere se procurare al cliente il diritto di continuare a utilizzare le prestazioni interessate, sostituirle o modificarle in modo tale che la violazione dei diritti di proprietà industriale venga meno, oppure riprendere tali prestazioni e restituire al cliente la rimunerazione da questi versata, previa deduzione di un’adeguata indennità per l’uso intervenuto.
In caso di violazione di diritti di proprietà industriale, al cliente non spettano altre pretese nei confronti di Adivera.
c. Adivera non risponde di violazioni di diritti di proprietà industriale qualora una pretesa derivi dall’uso di prestazioni conformi alla descrizione delle prestazioni in combinazione con prestazioni (hardware e software) non fornite da Adivera, oppure qualora una violazione di diritti di proprietà industriale sia riconducibile a modifiche delle prestazioni di Adivera apportate dal cliente o da terzi.
d. Per le violazioni di diritti di proprietà industriale derivanti da forniture e prestazioni di fornitori terzi valgono le disposizioni di tali fornitori in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale.
Adivera non risponde di tali violazioni.
12Segretezza
Entrambe le parti sono tenute, anche oltre la durata del rapporto contrattuale, a mantenere segreti tutti i segreti di fabbricazione e d’affari resi loro accessibili nonché tutte le altre informazioni, i dati e i documenti confidenziali ricevuti o appresi in relazione alla presentazione dell’offerta, alla preparazione della fornitura delle prestazioni, alle trattative contrattuali o all’adempimento del contratto, e a utilizzarli soltanto nell’ambito del rapporto contrattuale. Le parti hanno il diritto di comunicare pubblicamente la collaborazione e il contenuto della collaborazione, nel rispetto degli obblighi di segretezza.
13Protezione dei dati
13.1Principio
Entrambe le parti si impegnano a osservare le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati a esse applicabili, in particolare la legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e l’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) nonché – nella misura in cui sia applicabile – il regolamento generale dell’UE sulla protezione dei dati (RGPD).
13.2Trattamento in qualità di titolare del trattamento
Adivera tratta i dati personali dei collaboratori e delle persone di contatto del cliente (in particolare dati di contatto e di comunicazione) in qualità di titolare del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, la fatturazione, la cura della relazione d’affari nonché l’adempimento di obblighi legali. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte di Adivera sono contenute nell’informativa sulla protezione dei dati di volta in volta aggiornata, consultabile su www.adivera.com. L’informativa sulla protezione dei dati ha scopo informativo e non costituisce parte integrante del contratto.
13.3Trattamento su incarico
Qualora Adivera tratti dati personali su incarico del cliente nell’ambito della fornitura delle prestazioni (ad esempio in caso di hosting, esercizio, supporto o manutenzione di sistemi e applicazioni del cliente), il cliente è titolare del trattamento e Adivera è responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 5 lett. j e dell’art. 9 LPD. In tal caso le parti concludono un separato contratto di trattamento su incarico (CTI), che disciplina l’oggetto, l’estensione, il genere e lo scopo del trattamento, le categorie dei dati personali e delle persone interessate nonché i reciproci diritti e obblighi. Il CTI prevale sulla presente cifra 13 nella misura del suo campo d’applicazione.
13.4Obblighi del cliente in qualità di titolare del trattamento
Il cliente resta responsabile della liceità del trattamento dei dati personali messi a disposizione da lui o su suo incarico. Egli assicura in particolare che per il trattamento da parte di Adivera sussista una base giuridica sufficiente e che le persone interessate siano state informate, nella misura in cui ciò sia necessario. Il cliente determina lo scopo e i mezzi del trattamento dei dati personali che rientrano nel suo ambito di responsabilità.
13.5Sicurezza dei dati
Adivera adotta misure tecniche e organizzative adeguate conformemente all’art. 8 LPD e agli art. 1 segg.
OPDa, al fine di garantire la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.
13.6Ricorso a sub-responsabili del trattamento
Il ricorso a sub-responsabili del trattamento da parte di Adivera nell’ambito di un trattamento su incarico è retto dal rispettivo CTI e presuppone la previa autorizzazione del cliente conformemente all’art. 9 cpv. 3 LPD.
13.7Comunicazione all’estero
Una comunicazione di dati personali all’estero avviene soltanto in conformità con gli art. 16 segg. LPD, ossia verso Stati con un livello adeguato di protezione dei dati secondo l’allegato 1 OPDa (comprese le imprese negli USA certificate secondo lo Swiss-U.S. Data Privacy Framework) oppure sulla base di garanzie appropriate, in particolare clausole tipo di protezione dei dati, o di un’altra base prevista dalla legge.
13.8Notifica di violazioni della sicurezza dei dati
Le parti si informano reciprocamente senza indugio in merito alle violazioni della sicurezza dei dati che concernono dati personali rientranti nell’ambito di responsabilità dell’altra parte e si prestano assistenza nell’adempimento di eventuali obblighi legali di notifica.
14Garanzia
a. Adivera risponde nei confronti del cliente della fornitura accurata e conforme al contratto delle proprie prestazioni. Adivera assume la responsabilità per il risultato soltanto se ciò è espressamente stabilito. Adivera non può assumere alcuna garanzia in merito al fatto che i prodotti da essa forniti o i sistemi da essa supportati possano essere impiegati senza interruzioni e senza errori in tutte le combinazioni desiderate.
b. La garanzia decade inoltre in caso di difetti e disfunzioni non imputabili ad Adivera, quali usura naturale, caso fortuito, forza maggiore, trattamento inappropriato, interventi del cliente o di terzi, sollecitazione eccessiva, mezzi d’esercizio inidonei o influssi ambientali estremi. La garanzia decade in particolare qualora un difetto sia riconducibile all’intervento di terzi o a una disfunzione dell’infrastruttura impiegata dal cliente, oppure qualora il cliente o terzi eseguano interventi sull’hardware o sul software o li manipolino o modifichino senza aver previamente ottenuto il consenso scritto di Adivera. Qualora il cliente porti i prodotti all’estero, Adivera è parimenti liberata da ogni garanzia.
c. In presenza di un caso di garanzia, Adivera elimina gli eventuali difetti secondo il proprio apprezzamento (ad esempio riparazione, fornitura sostitutiva). Qualora Adivera non possa eliminare i difetti entro un termine adeguato, il cliente ha diritto a una riduzione della rimunerazione pagata per la prestazione interessata, oppure, se il minor valore raggiunge l’importo della rimunerazione pagata, alla restituzione della rimunerazione previa deduzione di un’adeguata indennità per l’uso intervenuto, contro restituzione della prestazione interessata. Le pretese di garanzia devono essere fatte valere entro 10 giorni dal manifestarsi di un caso di garanzia, per scritto e con indicazione precisa del difetto e delle circostanze in cui si è manifestato. Le prestazioni di Adivera che eccedono l’ambito delle pretese di garanzia del cliente sono fornite da Adivera nella misura del possibile e fatturate secondo i listini prezzi di volta in volta in vigore.
d. Per le prestazioni e le forniture di produttori terzi valgono esclusivamente le loro disposizioni in materia di garanzia e le loro condizioni contrattuali.
15Responsabilità
a. Adivera risponde dei danni materiali, alle persone e patrimoniali fino a un importo massimo di CHF 2’500’000.–. Una responsabilità di Adivera per negligenza lieve è esclusa in ogni caso. Restano riservate le disposizioni legali imperative in materia di responsabilità, in particolare quelle secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
b. La responsabilità di Adivera per gli ausiliari è esclusa.
c. Ogni responsabilità od obbligo connesso alla fornitura di prestazioni da parte di Adivera per altri danni, in particolare danni indiretti, danni conseguenti quali il mancato guadagno, i risparmi non realizzati, il dispendio supplementare o le pretese di terzi ovvero la perdita di dati, nonché per danni derivanti da fornitura tardiva, è espressamente escluso nella misura consentita dal diritto.
Adivera non risponde inoltre dei danni causati da caso fortuito, da forza maggiore, da terzi o in via extracontrattuale.
d. Per i prodotti di terzi valgono le disposizioni del produttore. Adivera declina qualsiasi responsabilità per pretese derivanti dal guasto o dal funzionamento difettoso di prodotti di terzi (ad esempio i costi dei servizi per il rinnovato smontaggio e montaggio di software/hardware). Adivera si impegna nei confronti del cliente a informarlo regolarmente sull’avanzamento dei mandati e dei lavori di progetto nonché a segnalare le circostanze che potrebbero compromettere un adempimento conforme al contratto. Adivera non risponde in alcun modo della fornitura delle prestazioni da parte dei fornitori terzi. Adivera può, d’intesa con il cliente e a spese di quest’ultimo, far valere pretese contrattuali nei confronti dei fornitori terzi.
16Forza maggiore
Qualora una parte, nonostante ogni diligenza, non possa adempiere i propri obblighi contrattuali a causa di forza maggiore, quali eventi naturali di particolare intensità, eventi bellici, sciopero, restrizioni imprevedibili delle autorità, ecc., l’adempimento del contratto è differito in misura corrispondente all’evento verificatosi.
17Esportazione
È vietata l’esportazione di prodotti soggetti a divieto d’esportazione da parte della Divisione per l’importazione e l’esportazione del Dipartimento federale dell’economia o delle corrispondenti autorità estere. Il cliente si impegna a osservare tali divieti d’esportazione.
18Lealtà
L’assunzione o il ricorso diretto, in qualsiasi forma, da parte del cliente ai servizi di collaboratori di Adivera incaricati dell’esecuzione delle prestazioni nonché di subfornitori o subappaltatori di Adivera, durante ed entro un anno dalla conclusione del relativo adempimento contrattuale, necessita del previo consenso scritto di Adivera. In caso di contravvenzione a questa disposizione è dovuta ad Adivera una pena convenzionale dell’importo di CHF 100’000.– (per i costi di reclutamento e di formazione iniziale che ne derivano).
19Modifiche e disdette
19.1Modifiche
Se le descrizioni delle prestazioni non prevedono una particolare procedura di modifica, le parti possono convenire in ogni momento per scritto le modifiche della descrizione delle prestazioni. Per il resto, Adivera comunica tempestivamente al cliente le modifiche delle CGC, delle modalità di mandato, dei contratti e degli accordi. Le modifiche legittimano allo scioglimento del contratto entro il termine ordinario di disdetta. In mancanza di disdetta entro tale termine, le modifiche si considerano approvate dal cliente.
19.2Disdetta
I contratti di durata indeterminata possono essere disdetti per scritto da entrambe le parti nel rispetto di un termine di un mese. Nei contratti di durata determinata, la durata contrattuale si prolunga tacitamente di un ulteriore anno se il contratto non è disdetto nel rispetto di un termine di un mese prima della scadenza della durata contrattuale. Restano riservate pattuizioni divergenti delle parti. Adivera può disdire in ogni momento i contratti con effetto immediato mediante comunicazione al cliente e/o sospendere le proprie prestazioni e forniture qualora il cliente violi una disposizione contrattuale essenziale, intraprenda o tolleri attività illegali o sconvenienti in relazione alla fruizione delle prestazioni di Adivera, sia in mora nel pagamento degli importi fatturati, divenga insolvente, siano adottate nei suoi confronti misure di esecuzione forzata oppure la sua situazione economica muti altrimenti in modo tale che i diritti di Adivera risultino compromessi.
20Nullità parziale
Qualora singole disposizioni delle presenti CGC risultassero nulle o inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle rimanenti disposizioni e delle CGC nel loro complesso. In tal caso le parti si adoperano per sostituire la disposizione nulla o impugnabile con un’altra disciplina valida e applicabile che si avvicini il più possibile, nel suo contenuto giuridico ed economico, alla disposizione soppressa. Lo stesso vale per il colmare le lacune contrattuali.
21Composizione amichevole
Entrambe le parti contraenti si impegnano, in caso di divergenze di opinione, a intraprendere un tentativo di composizione amichevole prima di adire il giudice e a concedere a tal fine alla controparte quantomeno sufficiente occasione per una presa di posizione scritta.
22Diritto applicabile e foro
Tutti i rapporti giuridici tra i clienti e Adivera sono retti dal diritto svizzero. Il foro esclusivo è la sede di Adivera. Adivera ha il diritto di convenire il cliente al foro della sede del cliente.